Art. 27.
(Tutela della entomofauna utile).

      1. Al fine di proteggere l'attività della entomofauna utile è vietato l'uso di prodotti fitosanitari su piante arbustive e siepi sia spontanee che introdotte ai sensi della normativa comunitaria, nazionale o regionale attuativa della riforma della politica agricola comune ai fini della tutela ambientale, situate nelle zone limitrofe, o nelle adiacenze, della coltura principale.
      2. È compito della Agenzia stabilire la tossicità dei diversi prodotti fitosanitari relativamente al loro impatto sulla entomofauna utile.